Per i lavoratori iscritti al Fondo il requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e' determinata in base al criterio del pro - quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui ai commi 2 e 3 il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile e' incrementato secondo lo schema della tabella allegata al presente decreto. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere piu' elevate assoggettate a contribuzione. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 4 e 5 e' indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1993, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1971, n. 1420, e' sostituito dal seguente: "Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori alla retribuzione giornaliera di riferimento di cui all'articolo 1, comma 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT". Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

Testo vigente dal 18 giugno 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;166~art2 · fonte del testo

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