L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:
- a)trattamento pensionistico secondo la formula di cui all'articolo 4, a partire dal 57 anno di eta' con cinque anni di contribuzione, a condizione che l'importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' con almeno cinque anni di contribuzione;
- b)pensione di inabilita', con almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
Testo vigente dal 31 ottobre 1996
