Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' diretto ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita' pensioni", istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995. A decorrere dal 1 gennaio 1997, la gestione "Mutualita' pensioni" di cui al comma primo assume la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari", di seguito denominato "Fondo". Al Fondo sono iscritti i soggetti gia' iscritti nella gestione "Mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresi' iscriversi, su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilita' familiari e che non prestano attivita' lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta. L'iscrizione al Fondo e' compatibile con lo svolgimento di un'attivita' lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuita', tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio. Nel Fondo di cui al comma secondo confluiscono, secondo criteri, modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le provvidenze concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia per i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la natura del Fondo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 31 ottobre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;565~art1 · fonte del testo

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