Art. 5 — Comitato amministratore
Al Fondo autonomo di cui all'art. 1 sovraintende un Comitato amministratore che dura in carica tre anni ed e' composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il Presidente e' eletto dal Comitato tra i membri designati dalle associazioni della categoria per un massimo di due mandati consecutivi. Il Comitato amministratore ha i seguenti compiti:
- a)predispone, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza per il consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo e delibera sui bilanci tecnici relativi al Fondo;
- b)delibera in ordine alle modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
- c)fa proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d)vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento del Fondo;
- e)decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al Comitato e' di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;
- f)assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti. Fino alla nomina del Comitato amministratore di cui al comma primo, da effettuarsi entro il 31 marzo 1997, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo vigente dal 31 ottobre 1996
