Art. 73 — Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "in qualunque tempo" sono sostituite dalle seguenti: "in qualunque momento";
- b)al comma 4, le parole: "del direttore dell'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore dell'esecuzione" e le parole: "o del RUP" sono sostituite dalle seguenti: "o dal RUP".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
