Art. 62 — Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2:
- 1)all'alinea, dopo le parole: "anomalia determinata," il segno: "," e' sostituito dal seguente: ";" e la parola: "procedendo" e' sostituita dalle seguenti: "il RUP o la commissione giudicatrice procedono";
- 2)alla lettera a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento";
- 3)alla lettera b), le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unita' superiore";
- 4)alla lettera c), le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quindici per cento";
- 5)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento";
- 6)alla lettera e), le parole da: "coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.";
- b)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.";
- c)al comma 5, alla lettera c), le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 10".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
