Art. 72 — Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera d), le parole: ", o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice" sono soppresse;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
- c)al comma 3, le parole: "Quando il" sono sostituite dalla seguente: "Il" e la parola: "accerta" e' sostituita dalle seguenti: "quando accerta".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
