Art. 68 — Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, primo periodo, le parole: "di sola esecuzione" sono soppresse;
- b)al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ".";
- c)al comma 7, le parole: "La garanzia per la risoluzione prevede" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie di cui al presente articolo prevedono";
- d)comma 10, primo periodo, le parole: "senza determinare tra essi vincoli di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti" sono soppresse.
Testo vigente dal 5 maggio 2017
