Art. 19 — Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)al primo periodo, dopo le parole: "all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti";
  • 2)al secondo periodo, dopo le parole: "articolo 120" sono inserite le seguenti: ", comma 2-bis," e le parole: "delle valutazioni dei requisiti soggettivi," sono sostituite dalle seguenti: "della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la sussistenza dei requisiti";
  • 3)dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Entro il medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.";
  • 4)il terzo periodo e' soppresso;
  • 5)al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
  • 6)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.";
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicita' disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilita', con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";
  • c)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilita' e le modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.".

Testo vigente dal 5 maggio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56~art19 · fonte del testo

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