Art. 49 — Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;" e alla lettera g), il segno: ";" e' sostituito dal seguente: ".";
- b)al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "la sussistenza" sono aggiunte le seguenti: ", con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,";
- c)al comma 3, primo periodo, le parole: "L'esclusione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "L'esclusione di cui ai commi 1 e 2", dopo le parole: "o il decreto" sono inserite le seguenti: "ovvero la misura interdittiva" e, dopo le parole: "legale rappresentanza," sono inserite le seguenti: "ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri";
- d)al comma 4, quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo 8 del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015" sono inserite le seguenti: ", ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale";
- e)al comma 5:
- 1)dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: "f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter)l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;";
- 2)alla lettera i), dopo la parola: "ovvero" e' inserita la seguente: "non";
- f)al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
