Art. 46 — Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Commissione giudicatrice";
- b)al comma 1 le parole: "individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo" sono soppresse;
- c)al comma 3:
- 1)al quarto periodo, dopo le parole: "affidamento di contratti", sono inserite le seguenti: "per i servizi e le forniture"; dopo le parole: "all'articolo 35", sono inserite le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a un milione di euro"; dopo la parola: "nominare", e' inserita la seguente: "alcuni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escluso il Presidente";
- 2)dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attivita' di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificita' dei profili, puo' selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.";
- d)al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara e' valutata con riferimento alla singola procedura.";
- e)al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.";
- f)il comma 12 e' abrogato.
Testo vigente dal 5 maggio 2017
