Art. 20 — Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4, dopo le parole: "nei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi e forniture";
- b)al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
- c)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
