Art. 120 — Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "ai commi da 2 a 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi da 2 a 6";
- b)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
