Art. 114 — Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, lettera b), le parole: ", con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1," sono soppresse;
- b)al comma 17, la lettera b) e' abrogata;
- c)il comma 18 e' sostituito dal seguente: "18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
