Art. 107 — Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
- b)al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di partenariato puo' essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.";
- c)al comma 4, secondo periodo, le parole: "Tali variazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Se la ridotta o mancata disponibilita' dell'opera o prestazione del servizio e' imputabile all'operatore, tali variazioni";
- d)al comma 6, ultimo periodo, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "quarantanove";
- e)il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
