Art. 113 — Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'Autorita' per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
