Art. 22 — Piani di emergenza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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3 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 2005 al 27 settembre 2022. 486 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia. Al fine di garantire la rapidita' ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie, e' costituito dal direttore generale della Direzione generale sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e dal direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, ognuno per le funzioni previste dai decreti ministeriali istitutivi. Il citato organo puo' avvalersi di esperti e professionalita' anche esterne agli enti e alle amministrazioni citati, ritenuti necessari ai fini dell'individuazione e dell'applicazione delle misure da adottare. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. L'organo di cui al comma 2:
tolto: a) predispone, assicurandone la diffusione, un manuale operativo per le emergenze, che indica tutte le procedure e le misure di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia;
tolto: b) assicura il collegamento e l'interazione con l'unita' di crisi centrale, regionale e locale, che provvedono ad attuare le disposizioni adottate dal citato organo, comprese quelle di cui al comma 5;
tolto: c) verifica la corretta applicazione, da parte delle unita' di crisi di cui alla lettera b), delle misure da esso disposte;
tolto: d) organizza campagne di sensibilizzazione sulla malattia in atto, destinate anche agli operatori di settore;
tolto: e) fornisce piani dettagliati di vaccinazione d'urgenza. In caso di insorgenza della malattia, l'organo di cui al comma 2 e' autorizzato ad avvalersi del personale, attrezzature ed infrastrutture, anche diagnostiche e di laboratorio, gia' operanti nelle amministrazioni competenti nel settore della epidemiologia e della sanita' animale. In relazione alle finalita' di cui al presente articolo, il personale delle unita' di crisi di cui al comma 3, lettera b), partecipa a:
tolto: a) corsi di formazione ed aggiornamento in materia epidemiologica e lotta contro la malattia, che comprendono anche la corretta esecuzione delle operazioni stabilite nel manuale operativo e la relativa verifica ed in materia di tecniche di comunicazione;
tolto: b) programmi di esercitazione d'allarme, da tenersi almeno due volte l'anno. A tali attivita' si provvede nell'ambito delle risorse gia' previste negli ordinari stanziamenti di bilancio, relativi alla formazione ed alla esercitazione del personale. Il Ministero della salute presenta alla Commissione europea il piano di emergenza per l'approvazione e per le eventuali modifiche e provvede ogni cinque anni all'aggiornamento dello stesso inviandolo alla Commissione europea per l'approvazione. Per l'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;55~art22 · fonte del testo
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