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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 854 parole tolte, 10 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: In deroga all'articolo 18, comma 1, qualora in determinate aziende suinicole sia confermata la presenza della malattia e i dati epidemiologici disponibili evidenzino un rischio di propagazione, si puo' fare ricorso nelle aziende in questione alla vaccinazione d'emergenza in conformita' delle procedure e delle disposizioni previste dal presente articolo. I principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini dell'applicazione della vaccinazione d'emergenza sono definiti nell'allegato VI. Per qanto disposto ai commi 1 e 2, il Ministero della salute, qualora ravveda la necessita' di ricorrere alla vaccinazione di emergenza, presenta alla Commissione europea, per l'approvazione, un piano che comprenda almeno le seguenti informazioni:

tolto: a) la situazione della malattia che giustifica la richiesta di una vaccinazione d'emergenza;

tolto: b) i limiti della zona geografica in cui deve essere attuata la vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende suinicole ivi ubicate;

tolto: c) le categorie di suini e una stima del numero dei suini da vaccinare;

tolto: d) il vaccino da utilizzare;

tolto: e) la durata della campagna di vaccinazione;

tolto: f) l'identificazione e la registrazione degli animali vaccinati;

tolto: g) le misure concernenti la circolazione di suini e di prodotti derivati;

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: h) i criteri da seguire per decidere in merito all'applicazione della vaccinazione o delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, nelle aziende che hanno avuto contatti;

tolto: i) altri aspetti riguardanti la situazione d'emergenza, compresi i controlli clinici sugli animali e gli esami di laboratorio da praticare su campioni prelevati nelle aziende sottoposte a vaccinazione e nelle altre aziende situate nella zona di vaccinazione, in particolare se e' previsto l'impiego di un vaccino marcatore. Fermi restando gli articoli 10 e 11, qualora si faccia ricorso alla vaccinazione d'emergenza, durante il periodo di vaccinazione l'autorita' competente provvede affinche':

tolto: a) nessun suino vivo esca dalla zona in cui viene applicata la vaccinazione, salvo che per essere trasportato in un macello designato dall'autorita' competente e ubicato nella zona in cui viene applicato il piano di vaccinazione o nelle immediate vicinanze della medesima per esservi immediatamente abbattuti o in un impianto autorizzato designato dall'autorita' competente ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

tolto: b) tutte le carni fresche ottenute da suini vaccinati durante la campagna di vaccinazione di emergenza siano trasformate o bollate e trattate conformemente al disposto dell'articolo 10, comma 3, lettera f), numero 4);

tolto: c) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni raccolti, nei trenta giorni precedenti la vaccinazione, da suini da sottoporre a vaccinazione, siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale. Le disposizioni previste al comma 4 sono applicabili per almeno sei mesi dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione nella zona interessata. In deroga al comma 3, il Ministero della salute puo' decidere di procedere direttamente alla vaccinazione d'emergenza purche' non siano compromessi gli interessi comunitari e sussistano le seguenti condizioni:

tolto: a) il piano per la vaccinazione d'emergenza sia elaborato conformemente all'articolo 22; il piano specifico e la decisione di procedere alla vaccinazione d'emergenza siano presentati alla Commissione europea prima dell'inizio delle operazioni di vaccinazione;

tolto: b) oltre alle informazioni indicate al comma 3, il piano prescriva che tutti i suini presenti nelle aziende in cui il vaccino deve essere utilizzato siano macellati o abbattuti quanto prima possibile dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione conformemente al comma 4, lettera a), e che le carni fresche ottenute da tali suini siano trasformate o bollate e trattate in conformita' con quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera f), numero 4). In deroga al comma 5, le misure di cui al comma 4 possono essere revocate:

tolto: a) dopo che tutti i suini delle aziende in cui e' stato utilizzato il vaccino sono stati macellati o abbattuti conformemente al comma 4, lettera a), e dopo che le carni fresche ottenute da tali suini sono state trasformate o bollate e trattate conformemente a quanto disposto all'articolo 10, comma 3, lettera f), numero 4);

tolto: b) dopo che tutte le aziende in cui si trovavano animali vaccinati sono state pulite e disinfettate conformemente all'articolo 12. A seguito della revoca delle misure di cui al comma 4 l'autorita' competente provvede inoltre affinche':

tolto: a) la reintroduzione di suini nelle aziende suddette non sia effettuata prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e che siano stati macellati abbattuti tutti i suini presenti nelle aziende in cui e' stata praticata la vaccinazione;

tolto: b) dopo la reintroduzione, i suini presenti in tutte le aziende della zona di vaccinazione siano stati sottoposti ad esami clinici e ad analisi di laboratorio in conformita' del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia. Nel caso di suini reintrodotti in aziende sottoposte a vaccinazione, gli esami suddetti non sono effettuati prima che siano trascorsi almeno quaranta giorni dalla reintroduzione; durante tale periodo i suini non possono uscire dall'azienda. Nei casi in cui e' stato utilizzato un vaccino marcatore nel corso di una campagna di vaccinazione il Ministero della salute puo' richiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a derogare alle misure di cui ai commi 4 e 5, segnatamente per quanto riguarda la bollatura delle carni dei suini vaccinati e la loro successiva utilizzazione, nonche' la destinazione dei prodotti sottoposti a trattamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;55~art19 · fonte del testo

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