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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 674 parole tolte, 10 parole aggiunte in 22 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:

tolto: a) "suino": ogni animale della famiglia dei suidi, (compresi i suini selvatici).

tolto: b) "suino selvatico": qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non e' allevato o tenuto in un'azienda;

tolto: c) "azienda": lo stabilimento agricolo o di altra natura in cui vengono allevati o detenuti suini, a titolo permanente o provvisorio. Dalla presente definizione sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree recintate in cui si detengono e possono essere catturati suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle misure di cui all'articolo 5, comma 1;

tolto: d) "manuale di diagnostica": il manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;

tolto: e) "suino sospetto di infezione da virus della peste suina classica": ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformita' del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della malattia;

tolto: f) "caso di peste suina classica" o "suino infetto da peste suina classica": ogni suino o carcassa di suino in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina classica ovvero sia stata ufficialmente accertata l'esistenza della malattia attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni del manuale di diagnostica;

tolto: g) "focolaio di peste suina classica": l'azienda in cui sono stati riscontrati uno o piu' casi di peste suina classica;

Mostra gli altri 14 capoversi cambiati

tolto: h) "focolaio primario": il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;

tolto: i) "zona infetta": la zona di territorio in cui sono state messe in atto misure di eradicazione della malattia in conformita' degli articoli 15 o 16 a seguito della conferma di uno o piu' casi di peste suina classica nelle popolazioni di suini selvatici;

tolto: l) "caso primario di peste suina classica in suini selvatici": qualsiasi caso di peste suina classica riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure in forza degli articoli 15 o 16;

tolto: m) "metapopolazione di suini selvatici": qualsiasi gruppo o subpopolazione di suini selvatici avente contatti limitati con altri gruppi o subpopolazioni;

tolto: n) "popolazione di suini selvatici esposta all'infezione": la parte di una popolazione di suini selvatici che non ha sviluppato alcuna immunita' contro la malattia;

tolto: o) "proprietario": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli;

tolto: p) "autorita' competente": il Ministero della salute, le regioni o le altre autorita' competenti in materia di profilassi e di polizia veterinaria;

tolto: q) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente della autorita' competente;

tolto: r) "trasformazione": uno dei trattamenti dei materiali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modifiche;

tolto: s) "vaccino marcatore o marker": un vaccino atto a conferire un'immunita' protettiva che puo' essere distinta dalla risposta immunitaria provocata dall'infezione naturale dovuta al virus di tipo selvaggio mediante idonee prove di laboratorio effettuate in conformita' del manuale di diagnostica;

tolto: t) "abbattimento": l'abbattimento di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

tolto: u) "macellazione": la macellazione di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;

tolto: v) "zona ad elevata densita' di suini": qualsiasi zona geografica situata entro un raggio di 10 km da un'azienda in cui siano detenuti suini riconosciuti infetti o sospetti di essere infetti dal virus della malattia, nella quale la densita' di suini superi 800 capi per kmq; tale azienda deve essere situata in una provincia in cui la densita' di suini detenuti nelle aziende e' superiore a 300 capi per kmq, o ad una distanza inferiore a 20 km da tale provincia;

tolto: z) "azienda che ha avuto contatti": un'azienda in cui la peste suina classica puo' essere stata introdotta a causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;55~art2 · fonte del testo

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