Art. 19 — Autorità di notifica e Organismo nazionale di accreditamento

Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita' competente per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformita' (CE) di cui al presente decreto. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformita' CE e' svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008. L'accreditamento da parte dell'Organismo nazionale italiano costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico e' responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni nazionali di attuazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico.

Testo vigente dal 27 aprile 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54~art19 · fonte del testo

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