Art. 20 — Autorizzazione degli Organismi notificati
La valutazione di conformita' alla direttiva 2009/48/CE e al presente decreto e' effettuata dagli Organismi a tale fine autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico. L'autorizzazione e' rilasciata previa presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di cui al comma 2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e del giocattolo o dei giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21. Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma 1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento, tenuto conto del costo effettivo del servizio e senza determinare duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 19, comma 2. Le predette tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalita', almeno ogni due anni.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
