Art. 16 — Procedure di valutazione della conformità
Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo e' conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II, i fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformita' di cui ai commi 2 e 3. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. Il giocattolo e' sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformita' al tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei seguenti casi:
- a)qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
- b)quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
- c)quando una o piu' norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;
- d)quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze, cosi' come individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
