(( Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi e degli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformita' a norma degli articoli 10, 11 o 13 e delle entita' terze riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato 1, punti 3.1.2 e 3.1.3, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita', delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori e il controllo degli organismi, entita' e ispettorati notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 14-ter. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformita', delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori ai fini dell'autorizzazione o del riconoscimento e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi ed ispettorati nonche' il riconoscimento delle entita' terze di cui al comma 1 hanno come presupposto l'accreditamento e sono rilasciati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo, entita' od ispettorato corredata del relativo certificato di accreditamento. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica, il medesimo Ministero ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • a)in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita';
  • b)in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita';
  • c)in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
  • d)evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
  • e)salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
  • f)assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26

2

con decorrenza dal 19 luglio 2016

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Testo vigente dal 19 marzo 2016

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 2000 al 19 marzo 2016. 174 parole tolte, 511 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatoaggiunto: Ai fini della notifica alla Commissione tolto: europea ed aggiunto: e agli altri Stati membri tolto: dell'Unione Europea gli organismi abilitati ad espletare le procedure di cui agli articoli 10 e 11 e svolgere i compiti specifici per i quali sono stati abilitati, nonche' i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. La designazione degli organismi da notificare viene effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel rispetto dei criteri previsti nell'allegato IV e secondo le linee guida che saranno determinate aggiunto: degli organismi e degli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformita' a norma degli articoli 10, 11 o 13 e delle entita' terze riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato 1, punti 3.1.2 e 3.1.3, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita', delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori e il controllo degli organismi, entita' e ispettorati notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 14-ter. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformita', delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori ai fini dell'autorizzazione o del riconoscimento e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi ed ispettorati nonche' il riconoscimento delle entita' terze di cui al comma 1 hanno come presupposto l'accreditamento e sono rilasciati con decreto del Ministro tolto: dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito aggiunto: dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo, entita' od ispettorato corredata del relativo certificato di accreditamento. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e tolto: della previdenza sociale, da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo anche conto dei seguenti criteri aggiunto: delle politiche sociali, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica, il medesimo Ministero ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) tolto: capacita' di copertura operativa sul territorio nazionale aggiunto: in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita';

b) tolto: partecipazione ad attivita' di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione. Qualora sia constatato che l'organismo notificato non soddisfa piu' i criteri previsti al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercioe dell'artigianato revoca il provvedimento di designazione informandone immediatamente aggiunto: in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita';

aggiunto: c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;

aggiunto: d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;

aggiunto: e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;

aggiunto: f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea tolto: e gli Stati membri dell'Unione europea aggiunto: delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26

    Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93~art12 · fonte del testo

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