Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 687 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: In caso di sospetto di infezione di peste suina africana in suini selvatici, l'autorita' competente dispone affinche' siano adottate tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, siano fornite informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori, e siano sottoposti ad esame, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti. Non appena e' confermato un caso primario di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, al fine di contenere la diffusione della malattia l'autorita' competente provvede:

tolto: a) ad istituire un gruppo di esperti comprendente veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi specializzati nella fauna selvatica. Il gruppo di esperti assiste l'autorita' competente:

tolto: 1) nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta, conformemente all'articolo 16, comma 4, lettera b);

tolto: 2) nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta a completamento delle misure di cui alle lettere b) e c); tali misure possono comprendere la sospensione della caccia e il divieto di nutrire suini selvatici;

tolto: 3) nella stesura del piano di eradicazione da presentare alla Commissione in conformita' dell'articolo 16;

tolto: 4) nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della peste suina africana dalla zona infetta;

tolto: b) a sottoporre a sorveglianza ufficiale gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta ordinando in particolare che:

tolto: 1) sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le categorie di suini presenti nelle varie aziende; il censimento deve essere aggiornato dal proprietario. I dati del censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione, tuttavia, per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento potra' essere effettuato sulla base di una stima;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: 2) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda;

tolto: 3) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda, salvo autorizzazione dell'autorita' competente in funzione della situazione epidemiologica;

tolto: 4) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione;

tolto: 5) chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;

tolto: 6) sia controllata la presenza di peste suina africana in tutti i suini morti o ammalati nell'azienda che presentino sintomi di tale malattia;

tolto: 7) sia vietata l'entrata in un'azienda suinicola di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto e di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente contaminati dal virus della peste suina africana;

tolto: 8) dalla zona infetta non escano suini, sperma, ovuli o embrioni a fini di scambi intracomunitari;

tolto: c) a disporre che tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nella zona definita infetta siano sottoposti ad ispezione a cura di un veterinario ufficiale, nonche' ad un esame inteso ad accertare la presenza della peste suina africana in conformita' con il manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi agli esami per la peste suina africana e di tutti i suini selvatici ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale. Se gli esami risultano negativi per quanto riguarda la peste suina africana l'autorita' competente applica le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607. Le parti degli animali non destinate al consumo umano sono sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale;

tolto: d) a disporre che l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio indicata nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus. Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici presenti in una zona situata in prossimita' di altri Stati membri l'autorita' competente collabora con l'autorita' competente degli Stati membri per la definizione delle misure di lotta contro la malattia. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, l'autorita' competente provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e con conseguente invarianza di oneri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;54~art15 · fonte del testo

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