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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 491 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: In caso di conferma ufficiale della presenza della peste suina africana in un'azienda, ad integrazione delle misure previste all'articolo 4, comma 3, l'autorita' competente dispone che:

tolto: a) tutti i suini dell'azienda siano immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale e in modo idoneo ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina africana sia durante il trasporto che durante l'abbattimento;

tolto: b) un numero sufficiente di campioni sia prelevato, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana e' stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso puo' essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;

tolto: c) le carcasse di suini morti o abbattuti siano trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati; tuttavia l'autorita' competente puo' disporre, in conformita' dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1774/2002, del 3 ottobre 2002, e delle relative disposizioni applicative previste dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, affinche' si proceda alla combustione o al sotterramento delle carcasse sotto controllo ufficiale;

tolto: d) le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati;

tolto: e) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;

tolto: f) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;

tolto: g) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonche' il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: h) in caso di un focolaio primario della malattia, l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico;

tolto: i) sia effettuata da parte del veterinario ufficiale un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8. Qualora un focolaio di peste suina africana sia stato confermato in un laboratorio, uno zoo, un parco naturale o un'area recintata in cui sono tenuti suini a scopi scientifici o connessi con la protezione delle specie o con la conservazione di razze rare, l'autorita' competente puo' derogare all'applicazione del comma 1, lettere a) ed e). L'autorita' competente informa tempestivamente il Ministero della salute della concessione della deroga di cui al comma 2; il Ministero della salute provvede ad informare senza indugio la Commissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;54~art5 · fonte del testo

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