Art. 22 — Unità di crisi contro la peste suina africana e gruppi di esperti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 404 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il Ministero della salute, in caso di comparsa di peste suina africana, istituisce immediatamente un'unita' di crisi centrale contro l'epizoozia. L'unita' di crisi centrale contro l'epizoozia dirige e controlla l'operato delle unita' di crisi locali contro l'epizoozia di cui al comma 4. L'unita' di crisi centrale e' incaricata di:
tolto: a) definire le necessarie misure di lotta;
tolto: b) garantire una pronta ed efficace attuazione delle misure di cui alla lettera a) da parte delle unita' di crisi locali contro l'epizoozia;
tolto: c) mettere personale ed altre risorse a disposizione delle unita' di crisi locali di lotta contro l'epizoozia;
tolto: d) fornire informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, alle organizzazioni veterinarie nazionali, alle autorita' nazionali e alle organizzazioni agricole e commerciali;
tolto: e) mantenere i collegamenti con i laboratori diagnostici;
tolto: f) gestire i rapporti con gli organi di informazione;
tolto: g) mantenere i collegamenti con le autorita' di polizia per garantire l'attuazione di specifici provvedimenti legali. Le autorita' competenti provvedono affinche' siano immediatamente attivate, in caso di comparsa di peste suina africana, unita' di crisi locali contro l'epizoozia. Il Ministero della salute puo' trasferire talune funzioni dell'unita' di crisi centrale alle unita' di crisi locali contro l'epizoozia. Il Ministero della salute identifica un gruppo di esperti permanente che disponga delle conoscenze specialistiche necessarie per assistere l'autorita' competente nell'assicurare che si possa far fronte a qualsiasi eventualita' di comparsa della malattia. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. In caso di comparsa della malattia il gruppo di esperti assiste l'autorita' competente almeno per i seguenti aspetti:
tolto: a) l'indagine epidemiologica;
tolto: b) la campionatura, l'analisi e l'interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio;
tolto: c) la definizione delle misure di lotta contro la malattia. Il Ministero della salute e le altre autorita' competenti provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, affinche' le unita' di crisi centrali e locali di controllo della malattia e il gruppo di esperti dispongano del personale, delle strutture e delle attrezzature, ivi compresi i sistemi di comunicazione necessari nonche' di una linea di comando e di un sistema di gestione chiari ed efficaci, al fine di garantire la pronta attuazione delle misure di lotta contro la malattia previste nel presente decreto. Le modalita' in materia di personale, strutture, attrezzature, linea di comando e gestione delle unita' di crisi centrali e locali di lotta contro l'epizoozia e del gruppo di esperti sono definite nei piani di emergenza di cui all'articolo 21.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;54~art22 · fonte del testo
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