Art. 4 — Misure in caso di sospetto della presenza di peste suina africana in un'azienda
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 608 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Se in un'azienda si trovino uno o piu' suini sospetti di essere infetti dal virus della peste suina africana, il veterinario ufficiale applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali idonee a confermare o ad escludere la presenza della malattia conformemente al manuale di diagnostica. Nel corso dell'ispezione nell'azienda il veterinario ufficiale procede anche al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30aprile 1996, n. 317. Qualora non sia possibile escludere il sospetto di peste suina africana in un'azienda, l'autorita' competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare, che:
tolto: a) venga effettuato il censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini gia' malati, morti o potenzialmente infetti; il censimento e' aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i dati di tale censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
tolto: b) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
tolto: c) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda; l'autorita' competente puo', se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda agli animali di altre specie e imporre l'applicazione di adeguate misure ai fini della distruzione di roditori o insetti;
tolto: d) sia vietato il trasporto al di fuori dell'azienda delle carcasse di suini, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente;
tolto: e) sia vietata l'uscita dall'azienda di carni e prodotti a base di' carni suine, sperma, ovuli o embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina africana, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente; sia vietata l'uscita dall'azienda, ai fini degli scambi intracomunitari, di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli o embrioni;
tolto: f) il movimento di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente;
tolto: g) il movimento di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente;
tolto: h) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione; chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina afticana; inoltre, tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfettati prima di lasciare l'azienda;
tolto: i) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8. Se la situazione epidemiologica lo richiede, e, comunque, se la peste suina africana si manifesta per la prima volta in una determinata zona, il veterinario ufficiale:
tolto: a) puo' applicare le misure previste all'articolo 5, comma 1, nell'azienda di cui al comma 3; tuttavia, qualora le condizioni lo permettano, l'autorita' competente puo' limitare le suddette misure ai suini sospetti di essere infetti o contaminati dal virus della peste suina africana e alla parte dell'azienda in cui tali animali erano tenuti, purche' questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto dagli altri suini dell'azienda. In ogni caso, per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina africana, un numero sufficiente di campioni e' prelevato dai suini all'atto dell'abbattimento, conformemente al manuale di diagnostica;
tolto: b) puo' istituire una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda di cui al comma 3; agli allevamenti di suini situati all'interno di tale zona sono applicate, in tutto o in parte, le misure di cui ai commi 1, 2 e 3. Le misure di cui al comma 3 sono revocate da parte dell'autorita' competente soltanto quando la presenza della peste suina africana sia stata ufficialmente esclusa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;54~art4 · fonte del testo
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