Art. 13 — Ripopolamento delle aziende suinicole a seguito dell'insorgere di focolai di peste suina africana
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2004 al 27 settembre 2022. 558 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non puo' avvenire prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5. La reintroduzione dei suini e' effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e in conformita' con una delle procedure di cui ai commi 3 e 4. Nel caso di aziende in cui la comparsa della malattia non e' stata associata a vettori l'autorita' competente applica la procedura seguente:
tolto: a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, inteso a rilevare la presenza di anticorpi del virus della peste suina africana o provenienti da aziende non soggette a restrizioni riguardo a tale malattia. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorita' competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo quarantacinque giorni per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformita' con il manuale di diagnostica; i suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha dato esito negativo; se in nessuno dei suini e' stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina africana si puo' procedere al ripopolamento totale dell'azienda;
tolto: b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alle misure di cui alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, a condizione che:
tolto: 1) tutti i suini arrivino in un arco di tempo di venti giorni e provengano da aziende non soggette a restrizioni riguardo alla peste suina africana;
tolto: 2) i suini dell'allevamento ripopolato siano sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica; il campionamento per l'esame suddetto e' effettuato non prima di quarantacinque giorni dall'arrivo degli ultimi suini;
tolto: 3) i suini possano lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha dato esito negativo. Nel caso di aziende in cui la comparsa della malattia e' stata associata a vettori, la reintroduzione non puo' aver luogo per almeno sei anni, a meno che:
tolto: a) operazioni specifiche atte ad eliminare il vettore dai locali e dai luoghi in cui i suini devono essere tenuti o in cui possono entrare in contatto con il vettore siano state effettuate con successo sotto sorveglianza ufficiale;
tolto: b) sia stato possibile dimostrare che la persistenza del vettore non rappresenta piu' un rischio significativo di trasmissione della peste suina africana. Successivamente all'applicazione del comma 4, lettere a) o b), si applicano le misure previste al comma 3, lettera a); tuttavia, in aggiunta a queste misure, dopo il ripopolamento totale, i suini possono lasciare l'azienda in questione solo dopo che ulteriori esami sierologici per l'individuazione della peste suina africana siano stati effettuati con esito negativo su campioni prelevati dai suini dell'azienda non prima di sessanta giorni dopo il ripopolamento totale, conformemente al manuale di diagnostica. Qualora la comparsa della malattia non sia stata associata a vettori, se sono trascorsi piu' di sei mesi dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda, l'autorita' competente puo' concedere una deroga al comma 3 tenendo conto della situazione epidemiologica. La reintroduzione di animali domestici di specie diverse dai suini nelle aziende di cui all'articolo 5 e' subordinata all'autorizzazione dell'autorita' competente, che tiene conto del rischio di diffusione della malattia o della persistenza dei vettori che tale reintroduzione comporta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;54~art13 · fonte del testo
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