Art. 20 — Provvedimenti di rifiuto di accesso
[1]E' rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121)). Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata destinataria del terzo fermo e in cui e' stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi previsti dall'articolo 24, comma 4, del presente decreto. Il provvedimento di rifiuto di accesso e' revocato trascorsi tre mesi dalla data in cui esso e' stato emesso e quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IX, punti da 3 a 9. Se la nave e' sottoposta ad un secondo rifiuto di accesso, il predetto provvedimento non e' revocato prima che siano trascorsi 12 mesi. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all'interno della Comunita' determina il rifiuto di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della Comunita'. Tale terzo provvedimento di rifiuto di accesso e' revocato dopo un periodo di ventiquattro mesi dalla sua emanazione e soltanto se:
- a)la nave batte la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi non rientra ne' nella lista nera ne' nella lista grigia di cui al comma 1;
- b)i certificati obbligatori e di classe della nave sono rilasciati da uno o piu' organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;
- c)la nave e' gestita da una compagnia con prestazioni elevate conformemente all'allegato III, parte I, punto 1, e se d)
[2]sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IX, punti da 3 a 9. Ad ogni nave che non soddisfi i criteri specificati nel comma 4, dopo un periodo di ventiquattro mesi dall'emanazione del provvedimento, e' imposto un rifiuto di accesso permanente a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della Comunita'. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all'interno della Comunita' dopo il terzo rifiuto di accesso determina il rifiuto permanente di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della Comunita'. Ai fini del presente articolo, saranno osservate le procedure di cui all'allegato IX concernente «Disposizioni relative al rifiuto di accesso nei porti e ancoraggi all'interno della Comunita'».
Testo vigente dal 11 settembre 2021
