Art. 24 — Divieto d'accesso ai porti

L'accesso ai porti dello Stato e' negato alle navi che hanno ripreso il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di un'ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finche' il proprietario o l'armatore dell'unita' non abbia dimostrato inequivocabilmente all'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea in cui sono state riscontrate le deficienze, la piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni. Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto dello Stato, senza rispettare le condizioni stabilite nel corso dell'ispezione, ovvero ometta di recarsi presso il previsto cantiere di riparazione, situato in uno Stato non facente parte del MOU di Parigi, l'autorita' competente locale informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri. Nel caso in cui l'autorita' competente di un altro Stato membro autorizzi una nave a raggiungere un porto nazionale per effettuare le necessarie riparazioni e tale nave non si rechi nel predetto porto, l'autorita' competente locale informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'accesso ad un porto dello Stato e' consentito dal comandante del porto in casi di forza maggiore, per motivi di sicurezza, per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento o per eliminare deficienze, a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave abbiano adottato provvedimenti adeguati per garantire un accesso sicuro secondo le valutazioni dell'autorita' competente locale.

Testo vigente dal 27 aprile 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53~art24 · fonte del testo

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