Art. 12 — Rinvio delle ispezioni - Casi di mancata effettuazione
L'autorita' competente locale puo' decidere di rinviare l'ispezione di una nave di priorita' I nelle seguenti circostanze:
- a)quando l'ispezione puo' essere effettuata al successivo scalo nazionale della nave, a condizione che la nave non effettui scali intermedi in nessun altro porto della Comunita' o della regione del MOU di Parigi e che il rinvio non sia superiore a quindici giorni;
- b)quando l'ispezione puo' essere effettuata in altro porto di scalo della Comunita' o della regione del MOU di Parigi entro quindici giorni, a condizione che lo Stato in cui si trova tale porto abbia anticipatamente accettato di eseguire l'ispezione stessa. In caso di ispezione rinviata ai sensi della lettera a) o b), ed inserita nella banca dati delle ispezioni, la predetta ispezione mancata non e' conteggiata come tale. Qualora l'ispezione di una nave di priorita' I non sia effettuata, la nave non e' esentata dall'essere ispezionata nel porto di scalo successivo all'interno della Comunita', ai sensi del presente decreto. L'ispezione di una nave di priorita' I, non effettuata per motivi operativi, non e' conteggiata come ispezione mancata, purche' il motivo per cui non e' stata effettuata sia inserito nella banca dati sulle ispezioni e ricorra una delle seguenti circostanze eccezionali:
- a)l'autorita' competente locale ritiene che l'esecuzione dell'ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori, della nave, dell'equipaggio o del porto ovvero per l'ambiente marino;
- b)la nave fa scalo soltanto durante il periodo notturno. L'autorita' competente locale adotta le misure necessarie per garantire che, se necessario, le navi che fanno regolarmente scalo durante il periodo notturno siano ispezionate. L'ispezione non effettuata su una nave ancorata non e' conteggiata come ispezione mancata se ricorre una delle seguenti condizioni:
- a)la nave e' ispezionata, entro quindici giorni, in altro porto o ancoraggio della Comunita' o della regione del MOU di Parigi ai sensi dell'allegato III;
- b)la nave fa scalo soltanto durante il periodo notturno o la durata dello scalo e' troppo breve perche' l'ispezione possa essere effettuata in modo soddisfacente, e il motivo dell'ispezione mancata sia inserito nella banca dati sulle ispezioni;
- c)l'autorita' competente locale ritiene che l'esecuzione dell'ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori, della nave, dell'equipaggio o del porto ovvero per l'ambiente marino, e il motivo dell'ispezione mancata sia inserito nella banca dati sulle ispezioni.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
