Art. 10 — Modalità del rispetto dell'impegno di ispezione

L'obbligo di effettuare le ispezioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), e' rispettato se le ispezioni mancate non superano:

  • a)il 5 per cento del totale delle navi di priorita' I con un profilo di rischio elevato che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali;
  • b)il 10 per cento del totale delle navi di priorita' I diverse da quelle con un profilo di rischio elevato approdate nei porti ed ancoraggi nazionali. Ferme le percentuali di cui al comma 1, l'Autorita' competente locale ispeziona, in via prioritaria, le navi che, secondo le informazioni fornite dalla banca dati delle ispezioni, fanno scalo raramente in porti o ancoraggi ubicati all'interno della Comunita'.

Testo vigente dal 27 aprile 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53~art10 · fonte del testo

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