Art. 17 — Ispezioni estese
Le seguenti categorie di navi sono assoggettabili ad ispezione estesa in conformita' dell'allegato III, parte II, punti 3A e 3B:
- a)navi a profilo di rischio elevato;
- b)navi passeggeri, petroliere, gasiere, chimichiere o portarinfusa di eta' superiore a dodici anni;
- c)navi a profilo di rischio elevato o navi passeggeri, petroliere, gasiere, chimichiere o portarinfusa di eta' superiore a dodici anni, in caso di fattori di priorita' assoluta o imprevisti;
- d)navi sottoposte a nuove ispezioni a seguito di un provvedimento di rifiuto di accesso emesso in conformita' dell'articolo 20. L'armatore o il comandante della nave provvede affinche', nel piano operativo di bordo, venga destinato un tempo sufficiente per consentire lo svolgimento dell'ispezione estesa. Ferme restando le misure di controllo necessarie per motivi di sicurezza, la nave resta nel porto fino al completamento dell'ispezione. Dopo aver ricevuto il preavviso di arrivo di una nave assoggettabile ad ispezione periodica estesa, l'autorita' competente locale comunica alla nave se l'ispezione estesa non sara' effettuata. Le finalita' di un'ispezione estesa, compresa l'indicazione dei settori a rischio da controllare, sono fissate dall'allegato VII.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
