Art. 4 — Trasferimenti di sorgenti nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione europea
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2007 al 27 agosto 2020. 166 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il soggetto che cede, a qualsiasi titolo, la detenzione di una sorgente ad altro soggetto nel territorio dello Stato italiano e' tenuto ad accertarsi che quest'ultimo sia munito di un provvedimento autorizzativo, adeguato al tipo di radionuclide ed all'attivita' della sorgente, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1; a tale scopo il cessionario e' tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento. Il cedente e' tenuto a trasferire al cessionario, conservandone copia per almeno cinque anni:
tolto: a) gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d);
tolto: b) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b);
tolto: c) il libretto di sorgente di cui all'articolo 7. Gli spostamenti di sorgenti mobili per lo svolgimento di attivita' di servizio di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 230 del 1995, non sono considerati trasferimenti. Ai trasferimenti di sorgenti tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea si applica il regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;52~art4 · fonte del testo
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