Art. 8 — Trasferimento di beni a duplice uso dal territorio nazionale verso altro Stato membro dell'Unione europea
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
Abrogato dal 20 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
Abrogato dal 20 maggio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1997 al 20 maggio 2003. 41 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel periodo transitorio di cui all'articolo 19 del regolamento, il trasferimento di un bene a duplice uso verso altro Stato membro dell'Unione europea e' subordinato ad autorizzazione, se sussistono le condizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a), del regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;89~art8 · fonte del testo
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