Art. 3 — Autorizzazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
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3 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2009 al 27 agosto 2020. 772 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Ogni pratica concernente una sorgente e' comunque soggetta ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 1860 del 1962, all'articolo 21, comma 1, e agli articoli da 27 a 31 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, indipendentemente dalle specifiche condizioni di applicazione ivi previste. Non trova in ogni caso applicazione l'istituto del silenzio assenso previsto nell'articolo 4 della citata legge n. 1860 del 1962. Ferme restando le disposizioni previste dalla citata legge n. 1860 del 1962, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, il richiedente il nulla osta all'impiego, di una nuova sorgente e ove possibile, delle sorgenti immesse sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve documentare che:
tolto: a) la sorgente e' stata prodotta da un soggetto autorizzato, se la fabbricazione e' effettuata in uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure da un soggetto che si e' conformato alle disposizioni vigenti nello Stato, non appartenente all'Unione stessa, nel quale avviene la produzione della sorgente;
tolto: b) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformita' a norme di buona tecnica di settore nazionali o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;
tolto: c) dispone di appositi locali, con adeguato grado di resistenza al fuoco e di adeguato controllo degli accessi, ove immagazzinare le sorgenti;
tolto: d) e' in possesso di misure atte a garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione anche nel caso in cui il detentore diventi insolvente o cessi l'attivita'; tali misure consistono in una delle seguenti possibilita':
tolto: 1) prestare una garanzia finanziaria per assicurare i fondi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento mediante fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, prestata oltre che da una compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario, anche da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
tolto: 2) stipulare accordo scritto per la riconsegna al fabbricante della sorgente non piu' utilizzata;
tolto: 3) stipulare accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con l'Operatore nazionale; tale accordo dovra' prevedere, oltre al trasferimento di proprieta' della sorgente, il trasferimento dei fondi necessari per il condizionamento, lo stoccaggio di lungo periodo e lo smaltimento ad un deposito finale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2 Il richiedente l'autorizzazione e' tenuto a:
tolto: a) nominare, sentito l'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della sorgente, un responsabile della gestione della sorgente fornito di adeguata competenza tecnica;
tolto: b) organizzare specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, al responsabile della gestione della sorgente e al personale addetto all'utilizzo della sorgente, sulle caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di radioprotezione; la formazione e l'informazione:
tolto: 1) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare ed i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza della sorgente;
tolto: 2) dettano accorgimenti al fine di prevenire eventi anomali, malfunzionamenti ed incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente;
tolto: 3) sono ripetute ad intervalli regolari e documentate in modo che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli eventi di cui al numero 2);
tolto: c) avere la disponibilita', ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, di personale addestrato, procedure e mezzi di intervento per fare fronte ad eventuali emergenze radiologiche nell'installazione, in relazione alla tipologia delle sorgenti nell'installazione stessa;
tolto: d) predisporre un programma di prove periodiche e di manutenzione della sorgente e delle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della sorgente stessa, ivi comprese le prove di tenuta, dirette o indirette, da effettuare secondo le norme di buona tecnica, da compiere nell'arco di tempo di utilizzo della stessa, sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante;
tolto: e) prevedere specifiche procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l'utilizzo della sorgente finalizzate ad impedire, in relazione alle caratteristiche della sorgente, l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi;
tolto: f) attuare quanto previsto nel comma 2, lettere c) e d).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;52~art3 · fonte del testo
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