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Che cosa è cambiato dal 27 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2007 al 27 agosto 2020. 734 parole tolte, 10 parole aggiunte in 18 capoversi.

tolto: Il soggetto che intende effettuare un'operazione di esportazione di una sorgente avente attivita' uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II, trasferendo la detenzione della stessa sorgente a soggetto stabilito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 l'esportatore fornisce le seguenti informazioni:

tolto: a) estremi di identificazione del soggetto cessionario;

tolto: b) copia del contratto di trasferimento a qualsiasi titolo della sorgente;

tolto: c) Stato di destinazione, ubicazione ed indirizzo del soggetto cessionario;

tolto: d) radionuclide ed attivita' della sorgente nonche' i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b);

tolto: e) uso cui il ricevente intende adibire la sorgente;

tolto: f) copia del provvedimento, in corso di validita', rilasciato dall'Autorita' competente dello Stato di destinazione, che abilita il cessionario a ricevere la sorgente;

tolto: g) dichiarazione del cessionario indicante che lo Stato di destinazione si e' conformato al «Code of conduct on the safety and security of radioactive sources», allegato alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, (AIEA), vidimata dalla competente Autorita' dello Stato ricevente;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: h) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi rilasciati all'esportatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui e' stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico. Nel caso di un'operazione di esportazione relativa a una sorgente di attivita' uguale o superiore alla Categoria 1 di cui all'allegato II, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il preventivo consenso dell'Autorita' competente dello Stato di destinazione all'effettuazione dell'operazione stessa. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avuto riguardo agli elementi di valutazione di cui alla «Guidance on import and export of radioactive sources», allegata alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'AIEA, su parere favorevole del Ministero degli affari esteri, puo' rilasciare l'autorizzazione all'esportazione della sorgente, di Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all'allegato II, e ne trasmette copia all'APAT. L'esportatore autorizzato ai sensi del comma 4 ad effettuare l'operazione di esportazione della sorgente comunica preventivamente alle competenti Autorita' dello Stato ricevente:

tolto: a) estremi di identificazione dell'esportatore della sorgente e del detentore cessionario (detentore cessionario uniformare);

tolto: b) data e luogo previsti per il transito della sorgente attraverso i valichi doganali;

tolto: c) numero, tipo ed attivita' delle sorgenti, di cui all'allegato II, oggetto dell'operazione di esportazione;

tolto: d) copia dell'autorizzazione all'operazione di esportazione, di cui al comma 4. L'esportatore comunica preventivamente al Ministero dello sviluppo economico, all'APAT e alla regione territorialmente interessata al transito attraverso i valichi doganali gli elementi di cui al comma 5, lettera b). Il soggetto che intende effettuare un'operazione di importazione di una sorgente avente attivita' uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II, non appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 7 l'importatore fornisce le seguenti informazioni:

tolto: a) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui e' stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico;

tolto: b) radioisotopo ed attivita' della sorgente ed uso cui si intende adibire la sorgente medesima;

tolto: c) elementi volti a documentare che:

tolto: 1) la sorgente e' stata prodotta da un soggetto che si e' conformato alle disposizioni vigenti nello Stato nel quale e' stata prodotta la sorgente;

tolto: 2) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformita' a norme di buona tecnica nazionali o internazionali, o comunque a queste ultime equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti. L'importatore di una sorgente con attivita' uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II che abbia ottenuto l'autorizzazione all'operazione di importazione della sorgente stessa e' tenuto a fornirne copia alle competenti Autorita' dello stato esportatore che ne facciano richiesta. Per le esportazioni ed importazioni di sorgenti di cui al presente articolo resta ferma l'osservanza delle norme della citata legge n. 1860 del 1962 e del citato decreto legislativo n. 230 del 1995.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;52~art5 · fonte del testo

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