Art. 5 — Domanda di registrazione
La domanda di registrazione dell'indicazione geografica e' presentata dal richiedente, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), di cui deve essere indicato il domicilio per ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ai sensi del presente decreto. In materia di domicilio elettivo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 147, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice della proprieta' industriale. La domanda di registrazione, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2411, comprende:
- a)il disciplinare di produzione, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411;
- b)il documento unico, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411, da redigere sulla base del modello standard di cui all'allegato II al medesimo regolamento;
- c)la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2023/2411.
Testo vigente dal 22 aprile 2026
