La domanda di registrazione dell'indicazione geografica e' presentata dal richiedente, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), di cui deve essere indicato il domicilio per ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ai sensi del presente decreto. In materia di domicilio elettivo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 147, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice della proprieta' industriale. La domanda di registrazione, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2411, comprende:

  • a)il disciplinare di produzione, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411;
  • b)il documento unico, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411, da redigere sulla base del modello standard di cui all'allegato II al medesimo regolamento;
  • c)la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2023/2411.

Testo vigente dal 22 aprile 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51~art5 · fonte del testo