Art. 11 — Contenuto della domanda di marchio

Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1, del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di registrazione di marchio contiene, oltre a quanto indicato all'articolo 156 del Codice:

  • a)il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedente. L'Ufficio puo' chiedere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito con decreto del direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il richiedente indica o elegge il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice. Per ciascun richiedente si indica un solo indirizzo; qualora ne vengano forniti piu' di uno, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto;
  • b)l'indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente all'articolo 11-bis del presente regolamento;
  • c)la domanda di registrazione che ha ad oggetto un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 11 del Codice, o un marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 11-bis del Codice, deve essere corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni relativi ai marchi in questione;
  • d)l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali e' richiesta la registrazione del marchio, unitamente all'indicazione del numero della classe cosi' come indicato nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda, ovvero il titolo della classe con il numero della stessa accompagnati dalla dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta cosi' come risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda; in assenza di tale dichiarazione espressa, l'indicazione del titolo della classe viene interpretata come richiesta di protezione dei soli prodotti o servizi enumerati nel titolo stesso. I prodotti e i servizi richiesti possono essere selezionati integralmente o parzialmente, con le modalita' tecniche indicate dall'Ufficio, da un elenco di termini accettati dall'Ufficio;
  • e)qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 4 del Codice, la priorita' di una domanda anteriore, e' indicata la data del deposito, il numero di domanda o registrazione, il tipo di priorita' e il Paese nel quale essa e' stata presentata. Il documento attestante la priorita', qualora non allegato alla domanda, e' integrato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;
  • f)qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 18 del Codice, la protezione temporanea, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;
  • g)la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua e la traslitterazione se esso comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani;
  • h)la firma del richiedente o del suo rappresentante.

Testo vigente dal 9 settembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 settembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021. 292 parole tolte, 399 parole aggiunte in 13 capoversi.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1aggiunto: , del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di registrazione di marchio tolto: deve contenere, oltre aggiunto: contiene, oltre a quanto indicato all'articolo 156 del Codice:

a) il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedentetolto: ; il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggereaggiunto: . L'Ufficio puo' chiedere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito con decreto del direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il richiedente indica o elegge il suo domicilio tolto: in Italia ai sensi dell'articolo tolto: 197 del Codice;

tolto: b) l'indicazione del tipo di marchio ossia se si tratti di marchio verbale, quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali; se figurativo quando costituito da elementi grafici o figurativi accompagnati o meno da elementi verbali; se tridimensionale; se sonoro; aggiunto: 147, comma 3-bis, del Codice. Per ciascun richiedente si indica un solo indirizzo; qualora ne vengano forniti piu' di uno, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto;

tolto: c) l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e il nero, quando tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso;

tolto: d) l'indicazione del codice internazionale dei colori quando il marchio consiste esclusivamente nelle combinazioni o nelle tonalita' cromaticheaggiunto: b) l'indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente all'articolo 11-bis del presente regolamento;

tolto: e) l'indicazione che si tratta diaggiunto: c) la domanda di registrazione tolto: di aggiunto: che ha ad oggetto un marchio collettivotolto: ; in tale caso occorre allegare alla domanda copia, debitamente aggiunto: ai sensi dell'articolo 11 del Codice, o un marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 11-bis del Codice, deve essere corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni tolto: di cui all'articolo 11, comma 2 del Codice;

tolto: f) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua aggiunto: relativi ai marchi in questione;

tolto: g) un esemplare della riproduzione del marchio. Nel caso di deposito cartaceo 1' esemplare deve essere stampato su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm X 8 cm. Nel caso di marchio tridimensionale la riproduzione del marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica in due dimensioni; detta riproduzione puo', a scelta del richiedente, essere accompagnata da ulteriori prospettive del marchio, fino ad un massimo di cinque, se indispensabili alla sua individuazione. Nel caso siano stati rivendicati i colori, l'esemplare deve risultare con i colori descritti;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: h) l'elenco dei prodotti o dei servizi, preceduto dall'indicazione del numero della classeaggiunto: d) l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali e' richiesta la registrazione del marchio, unitamente all'indicazione del numero della classe cosi' come indicato nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda, ovvero il titolo della classe con il numero della stessa tolto: qualora in questo secondo caso si voglia rivendicare aggiunto: accompagnati dalla dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti tolto: o servizi della classe. La domanda di registrazione di marchio puo' contenere la descrizione del marchio che metta in evidenza, ai soli fini di informazione, i caratteri delle sue diverse parti aggiunto: e servizi appartenenti alla classe prescelta cosi' come risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda; in assenza di tale dichiarazione espressa, l'indicazione del titolo della classe viene interpretata come richiesta di protezione dei soli prodotti o servizi enumerati nel titolo stesso. I prodotti e i servizi richiesti possono essere selezionati integralmente o parzialmente, con le modalita' tecniche indicate dall'Ufficio, da un elenco di termini accettati dall'Ufficio;

aggiunto: e) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 4 del Codice, la priorita' di una domanda anteriore, e' indicata la data del deposito, il numero di domanda o registrazione, il tipo di priorita' e il Paese nel quale essa e' stata presentata. Il documento attestante la priorita', qualora non allegato alla domanda, e' integrato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;

aggiunto: f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 18 del Codice, la protezione temporanea, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;

aggiunto: g) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua e la traslitterazione se esso comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani;

aggiunto: h) la firma del richiedente o del suo rappresentante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art11 · fonte del testo

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