In qualunque fase del procedimento a livello nazionale o a livello di Unione europea, il richiedente puo' presentare, alla divisione competente, istanza di ritiro della domanda di registrazione. Se il ritiro della domanda avviene quando la procedura di registrazione e' nella fase a livello di Unione europea, la divisione competente ne da' comunicazione all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.

Testo vigente dal 22 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51~art13 · fonte del testo