Art. 2 — Definizioni e abbreviazioni
Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 e, inoltre, si intende per:
- a)«regolamento (UE) 2023/2411»: il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753;
- b)«IGP»: le indicazioni geografiche protette dei prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411;
- c)«codice della proprieta' industriale»: il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;
- d)«DGPI-UIBM»: la Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- e)«divisione competente»: l'ufficio di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy, competente per la gestione della fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche protette;
- f)«regioni»: le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- g)«EUIPO»: l'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale;
- h)«richiedente»: l'associazione dei produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 o il singolo produttore che soddisfa entrambe le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/2411, nonche' i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, quali soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione delle indicazioni geografiche disciplinate dal presente decreto;
- i)«disciplinare»: il disciplinare di produzione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411;
- l)«documento unico»: il documento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411.
Testo vigente dal 22 aprile 2026
