La divisione competente, dopo aver verificato la ricevibilita' e la completezza della domanda di registrazione, trasmette la documentazione completa alla regione o alle regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere. Tale parere e' rilasciato avendo riguardo ai requisiti oggettivi di cui all'articolo 6 e ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411. Decorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate, la divisione competente procede, anche in assenza del predetto parere, alla valutazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica verificando, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2411:

  • a)la conformita' ai requisiti oggettivi, previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2411, affinche' il nome di un prodotto artigianale o industriale possa considerarsi idoneo ad essere protetto come indicazione geografica;
  • b)la conformita' ai requisiti soggettivi, previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411, che i richiedenti devono possedere;
  • c)la completezza delle informazioni previste:
  • 1)all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento ai contenuti del disciplinare di produzione;
  • 2)all'articolo 10 e all'allegato II al regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento al documento unico contenuto nella domanda;
  • 3)all'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento alla documentazione di accompagnamento della domanda. In caso di domanda incompleta o inesatta, la divisione competente da' al richiedente la possibilita' di completarla o rettificarla nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della comunicazione. L'esame istruttorio da parte della divisione competente deve essere completato nel termine di sessanta giorni dal deposito della domanda. Tale termine e' sospeso per l'acquisizione delle eventuali integrazioni di cui al comma 3e per la trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate di cui al comma 1. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, ovvero la richiesta di chiarimenti, nel termine indicato dal comma 4, la divisione competente comunica con apposito atto al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo con il rifiuto della domanda. Contro tale decisione e' consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale. In caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, la divisione competente pubblica la domanda medesima, unitamente al disciplinare, nell'apposito Bollettino pubblicato sul sito istituzionale della DGPI-UIBM e ne da' notizia al richiedente e per conoscenza alla regione o alle regioni interessate.

Testo vigente dal 22 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari