Art. 15 — Protezione nazionale temporanea
A decorrere dalla data di trasmissione della domanda ai sensi dell'articolo 14, il richiedente ha facolta' di richiedere alla divisione competente, con formale istanza motivata, la protezione nazionale temporanea dell'indicazione geografica con effetto dalla data di presentazione della domanda all'EUIPO, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/2411. Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la divisione competente conclude l'esame e decide in merito all'accoglimento o al rifiuto dell'istanza. In caso di rifiuto la decisione viene notificata con parere motivato al richiedente. Contro tale decisione e' consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui al comma 2 e' trasmessa al richiedente ed e' pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole. A decorrere dalla data di accoglimento i prodotti oggetto della domanda di IGP sono etichettati esclusivamente con la dicitura «indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea». E' vietato l'utilizzo del simbolo dell'Unione europea, della dicitura indicazione geografica protetta e della relativa abbreviazione IGP fino alla registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411. La protezione nazionale temporanea ha efficacia solo a livello nazionale e decade a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione di registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411 oppure dalla data in cui la domanda di registrazione e' ritirata.
Testo vigente dal 22 aprile 2026
