L'articolo 545 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
- a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.";
- b)nel terzo comma le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
