Il primo comma dell'articolo 548 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
