L'articolo 444 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
- a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.";
- b)nel secondo e nel terzo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
