L'articolo 543 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
- a)nel n. 3 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
- b)nel n. 4 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione";
- c)nel quarto comma, le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
