Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
