All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. 2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per piu' di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato, totalmente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima. 2-quater. Il tribunale in composizione monocratica e' costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. 2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2". La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dai commi del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i ((dieci anni)) decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 luglio 2005

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Che cosa è cambiato dal 30 luglio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2002 al 30 luglio 2005. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. tolto: 3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i tolto: sei aggiunto: dieci anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente leggeaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art57 · fonte del testo

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