Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/2000

Altra decisione · depositata il 22/02/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con Ordinanza emessa

l'8 gennaio 1999 dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nel

procedimento penale a carico di D.S., iscritta al n. 106 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria,

nella composizione e con le funzioni di giudice per l'udienza

preliminare, ha sollevato, con ordinanza dell'8 gennaio 1999, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.

pen., nella parte in cui non stabilisce l'incompatibilità alla

funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale

minorile, del giudice che in precedenza, quale giudice per le

indagini preliminari, abbia emesso l'ordinanza che, rigettando la

richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, abbia

ordinato a quest'ultimo di formulare l'imputazione (art. 409, comma

5, cod. proc. pen.);

che tale è l'ipotesi che si verifica nel caso di specie,

essendo chiamato a presiedere il collegio per l'udienza preliminare

lo stesso magistrato che in precedenza aveva emesso l'ordinanza di

cui all'art. 409, comma 5, citato, a fronte della richiesta di

archiviazione da parte del pubblico ministero;

che il rimettente fa richiamo alle decisioni della Corte

costituzionale che hanno riconosciuto all'ordine di formulare

l'imputazione, emesso dal giudice per le indagini preliminari, i

caratteri idonei a costituire un pregiudizio, rilevante per la

disciplina dell'incompatibilità a svolgere una successiva funzione

di giudizio, sia esso abbreviato o dibattimentale (sentenze nn. 496

del 1990, 401 e 502 del 1991), giacché con l'ordine ex art. 409,

comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari

compie una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini,

dando l'impulso determinante alla procedura che condurrà

all'emanazione di una sentenza;

che inoltre il giudice a quo rileva la peculiare natura

dell'udienza preliminare nel processo a carico dei minori, la quale,

diversamente dall'udienza preliminare "comune", per i suoi possibili

specifici esiti, presenta caratteri di giudizio sul merito

dell'accusa (sentenze nn. 311 del 1997 e 290 del 1998);

che pertanto il Tribunale conclude nel senso che demandare il

giudizio al medesimo giudice il quale, disattendendo la richiesta di

archiviazione del pubblico ministero, lo ha in sostanza promosso,

appare non conforme rispetto ai principi desumibili dalla richiamata

giurisprudenza costituzionale, sia in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione - per la disparità di trattamento rispetto ai

casi analoghi oggetto delle accennate pronunce, con lesione del

diritto di difesa - sia in riferimento agli artt. 25 e 101 della

Costituzione, giacché anche il semplice sospetto di un giudizio

precostituito minerebbe l'indipendenza del giudice, intesa nel suo

profilo di certezza di terzietà, con ciò privando il giudice di un

requisito essenziale anche ai fini del rispetto del principio

costituzionale del giudice naturale.

Considerato che la disposizione dell'art. 34, comma 2-bis cod.

proc. pen., già inserita dall'art. 171 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), è divenuta efficace, a far data dal 2 gennaio

2000, anche nei procedimenti penali nei quali l'udienza preliminare

fosse in corso alla data del 24 luglio 1999, giorno di entrata in

vigore della legge 22 luglio 1999, n. 234, di conversione del d.-l.

24 maggio 1999, n. 145 (procedimenti nei quali l'anzidetta norma

dell'art. 34, comma 2-bis era inapplicabile in via transitoria,

appunto "fino alla data del 2 gennaio 2000", per previsione

legislativa: art. 3-bis, comma 1, del menzionato d.-l. n. 145 del

1999, convertito in legge n. 234 del 1999);

che dunque, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

stato inserito, nell'impugnato art. 34 cod. proc. pen., il comma

2-bis il quale stabilisce, tra l'altro, l'incompatibilità alla

funzione di trattazione dell'udienza preliminare - sia comune sia del

processo penale minorile - per il giudice che nel medesimo

procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini

preliminari;

che tale generale previsione di incompatibilità del giudice,

comprensiva della specifica relazione tra attività processuali in

capo al medesimo giudice dedotta dal rimettente Tribunale per i

minorenni di Reggio Calabria, nonché applicabile dal 2 gennaio 2000,

per quanto detto, nel giudizio principale, rende necessaria la

restituzione degli atti al medesimo rimettente, perché valuti alla

luce del mutato quadro della disciplina processuale la persistente

rilevanza della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di

Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari